Decreto Semplificazioni fiscali

Decreto Semplificazioni fiscali

A seguito delle modifiche, sia la tenuta che la conservazione di
qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici sono ritenute
regolari, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei
termini di legge e in difetto di conservazione sostitutiva digitale,
qualora in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino
aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a
seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro
presenza.

introdotta una sospensione (dal 1° luglio al 15 settembre
2022) del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli
uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le
informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a
richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o
documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti.
Sono previste numerose modifiche alla disciplina delle
agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo
settore e di quella relativa all’impresa sociale.
Viene esteso al 31.12.2022 il termine per l’applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, Odv, Aps in attesa della operatività del Registro unico del Terzo settore.

Esenzione Ires nel Terzo settore

Esenzione Ires nel Terzo settore

Nel decreto semplificazioni le novità fiscali per Odv e Aps.

Il Senato ha dato il via libera al testo che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Diverse le modifiche apportate con il pacchetto di emendamenti ai decreti di riforma.

Alcune sono particolarmente d’impatto per gli enti associativi nell’accesso al Registro del Terzo settore.

Il regime di esenzione Ires dei redditi degli immobili per Odv e Aps. I canoni di locazione derivanti dalla gestione degli stessi, in questo caso i redditi derivanti dalla locazione potrebbero rientrare nel trattamento fiscale di favore, sempreché destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale.


Il nuovo registro delle attività sportive

Il nuovo registro delle attività sportive

Dal prossimo 31 agosto decorreranno gli effetti del D.Lgs. 39/2021

Detta data era stata indicata dalla L. 106/2021.

Il titolo secondo è dedicato alla disciplina operativa del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, uno dei pochi articoli di questo decreto già in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, gestito tramite la società Sport e salute.

In tale registro dovranno essere iscritte … “tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa..”.

Potranno essere iscritte sia le ASD che le SSD che svolgono solo attività agonistica oltre quelle che svolgono solo attività formativa.

La domanda di iscrizione sarà essere inviata direttamente dall’ente affiliante.

Questa procedura dovrà essere seguita solo per le nuove affiliazioni.

Tutti gli enti già iscritti al “vecchio” registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche saranno trasferiti automaticamente nel nuovo registro.

 

L’eventuale cancellazione dal Registro attività sportive non impone la devoluzione del patrimonio.

Tra la documentazione da depositare è stato eliminato il deposito sia lo statuto che il rendiconto economico-finanziario.

La mancanza dello statuto rende di dubbia applicabilità la rilevante novità di questo decreto: la possibilità secondo l’articolo 14, per le Asd prive di personalità giuridica, di ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione al registro.

Con il prossimo 31 agosto sarà abrogato l’art. 7 del d.l. 136/2004 convertito con L. 186/2004, che affidava al la tenuta del registro ed il riconoscimento delle attività sportive.

ASD che APS è possibile

ASD che APS è possibile

E’ possibile e può essere una soluzione per le associazioni che sviluppano tante attività diverse.

Gli entri che applicheranno questo vantaggio potrasnno utilizzare le peculiarità e le agevolazioni previste dalle leggi per entrambe le tipologia.

L’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale è una associazione complessa.

Da evitare l’applicazione generale in quanto ciascuna attività svolta va verificata caso per caso alla legge di riferimento e va gestita fiscalmente in maniera separata.

 

398/91 con limiti applicando il principio di cassa

398/91 con limiti applicando il principio di cassa

Con lì’ordinanza n. 22440 di pochi giorni fa la Corte di cassazione ha stabilito che per accedere al regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398/91 per gli enti associativi senza fini di lucro, vale il principio di cassa.

Occorrendo determinare il rispetto del limite annuo di ricavi, fissato dalla legge per l’ammissione al regime speciale, rientrano quelli incassati e non quelli semplicemente fatturati.

La Corte ha confermato quanto espresso dai colleghi di merito che avevano rigettato la tesi erariale ed avevano dato ragione al contribuente.

È indubbio, dopo questa che il momento rilevante per la determinazione della soglia sia quello in cui il corrispettivo viene incassato.

Di seguito gli estemi nel caso abbiate bisogno.

ORDINANZA
sul ricorso n. 23932/2015, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore
pro
tempore
,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12
ricorrente
contro
ASD ADRIATICA BASKET PESCARA, in persona del legale rapp.te
p.t. Marco Lepore, rappresentata e difesa, per procura in calce al
ricorso incidentale, dagli Avv.ti LORENZO DEL FEDERICO e
VALERIA D’ILIO, elettivamente domiciliata presso i medesimi e
l’Avv. Lau
ra Rosa in ROMA, VIA F. DENZA N. 20
controricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 256/6/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’ABRUZZO
sezione distaccata di Pescara,
depositata il 10/3/2015;
udita la relazione della causa s
volta nella camera di consiglio del
23/06/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi.
Trasparenza erogazioni pubbliche

Trasparenza erogazioni pubbliche

La regola si applica sulla trasparenza erogazioni pubbliche a:

  1. alle associazioni ambientali
  2. alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
  3. alle associazioni, Onlus e fondazioni;
  4. alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

L’obbligo di pubblicazione non si applica comunque ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

In seguito alla mancata indicazione degli “aiuti” si applica la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La norma indica la decorrenza “a partire dal 1° gennaio 2020” ma in sede di conversione del Decreto riaperture è stata disposta la proroga delle disposizioni (articolo 11-sexiesdecies della legge di conversione 17 giugno 2021 n. 87, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, del D.L. 52/2021): “1. Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”

Viene quindi eliminata, per il corrente anno, la previsione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti.

RIFORMA DELLO SPORT – Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – parte VIII°

RIFORMA DELLO SPORT – Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – parte VIII°

ll D.lgs 39/2021 tratta le semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi REA CUI  la compatibilità tra il Terzo Settore e lo sport.

Si istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che avrà funzioni e caratteristiche simili a quelle del RUNTS.

Il registro sarà gestito in maniera telematica e non più dal CONI.

Ad esso dovranno essere iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, operanti nell’ambito di una FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI.

Il CONI non sarà più l’ente che certificherà la natura dilettantistica di società e associazioni sportive.

Gli enti sportivi già iscritti all’entrata in vigore del decreto nel registro CONI trasmigreranno automaticamente nel nuovo registro.

La domanda di iscrizione al registro deve essere inviata al Dipartimento per lo sport e deve contenere:

  • dati anagrafici dell’ASD e SSD;
  • dati anagrafici del legale rappresentante;
  • dati anagrafici dei membri del consiglio direttivo;
  • dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale;
  • dati anagrafici di tutti i tesserati, anche di quelli minori;
  • le attività (sportive, didattiche e formative) svolte dai tesserati delle singole ASD e SSD affiliate;
  • l’elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati);
  • i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

Le ASD & le SSD attraverso il proprio organismo affiliante, devono depositare presso il registro, entro trenta giorni dalla relativa approvazione o modifica:

  • il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
  • i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
  • i verbali che modificano gli organi statutari;
  • i verbali che modificano la sede legale.
RIFORMA DELLO SPORT – ASD & SSD cosa fare per entrare anche nel Terzo Settore – parte VII°

RIFORMA DELLO SPORT – ASD & SSD cosa fare per entrare anche nel Terzo Settore – parte VII°

Le ASD e le SSD che vorranno iscriversi al Terzo Settore dovranno decidere in quale sezione iscriversi del RUNTS.

Gli enti che vorranno avere la doppia qualifica di ASD APS o ASD ETS dovranno prevedere nello statuto le clausole previste dalla riforma dello sport e dal CTS.

Difficilmente o espresso un parere critico, Ma qui non ne posso fare a meno… ma chi ve lo fa fare?

RIFORMA DELLO SPORT – Trattamento tributario – parte VI°

RIFORMA DELLO SPORT – Trattamento tributario – parte VI°

Il decreto legislativo conferma:

  • la non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi a favore di ASD e SSD;
  • gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD, SSD, FNS, EPS soggetti all’imposta di registro in misura fissa;
  • il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore delle ASD e SSD costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità;
  • adozione della L.398/1991;
  • attività commerciali occasionali per un massimo di 2 eventi all’anno nel limite di euro 51.645,69.

Attenzione, nel caso in cui l’ente sportivo decidesse di iscriversi anche al RUNTS, dovrà applicare la disciplina fiscale prevista dal CTS e non la norma fiscale riferita allo sport, perdendo tutte le agevolazioni riferibili alla legge 398/91 oltre le disposizioni previste in essa.