Onlus e Iva, c’è il rinvio

Onlus e Iva, c’è il rinvio

Un emendamento al decreto legge n. 51/2023 approvato dalla Camera che ora passa al Senato prevede che le associazioni entreranno nel perimetro dell’Iva dal 1°luglio 2024 e non dal 1°gennaio 2024.

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantisiche

Registro Nazionale delle attività sportive dilettantisiche

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport, ha approvato, con apposito Decreto del 27.03.2023, il Nuovo Regolamento per la tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche con funzione certificatoria della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dalle Asd/Ssd, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro istituito presso il C.O.N.I..

Sono iscritte nel registro tutte le associazioni e società sportive affiliate già iscritte al registro C.O.N.I. alla data del 31 agosto 2022 trasferite automaticamente e tutte quelle che hanno chiesto l’affiliazione ad un organismo affiliante in data successiva.

L’iscrizione al registro è anche presupposto per poter “accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura” (articolo 2, comma 1, lett. gg).

Il Registro trasmetterà l’elenco dei soggetti iscritti alla Agenzia delle entrate al fine di attestarne il diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per le sportive dilettantistiche.

Nel Regolamento vengono precisate le modalità operative dell’iscrizione telematica, è previsto l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica univoco per le comunicazioni, non occorre PEC, da effettuarsi per il tramite del proprio organismo affiliante, cui spettano anche funzioni di controllo della documentazione allegata.

Infatti il riconoscimento ai fini sportivi è di competenza dell’ente affiliante (e avverrà sulla base dei criteri previsti dai rispettivi regolamenti) mentre il registro attesterà la natura sportivo-dilettantistica dell’attività praticata.

È fatto obbligo, inoltre, in capo all’ente affiliante, di comunicare preventivamente ai propri affiliati e tesserati già iscritti che i dati raccolti saranno comunicati al Dipartimento per lo Sport.

La novità è il ripristino dell’obbligo del deposito dello statuto, in origine non previsto, che appare come necessario al fine di poter verificare il rispetto dei requisiti previsti.

L’articolo 5 del Regolamento contempla requisiti ulteriori in capo alla Asd/Ssd istante, a pena di nullità dell’iscrizione stessa (articolo 8, comma 1, lettera b, del Regolamento), quali ad esempio, la presenza di una sede legale e/o operativa nel territorio dello Stato e la presenza di un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo riconosciuto dal Coni.

A tal fine, è fatto obbligo, a carico della Asd/Ssd richiedente, di allegare una dichiarazione indirizzata all’ente affiliante, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’iscrizione, dell’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa.

Tale indicazione sembra aprire uno spiraglio alla soluzione di un problema che da troppo tempo appare ancora irrisolto.

Ossia se un sodalizio sportivo debba svolgere necessariamente sia attività competitiva che attività di avviamento o se possa essere sufficiente lo svolgimento di una solo di queste.

La procedura di iscrizione, in caso di esito positivo, rilascia un attestato di iscrizione con un QR Code che identifica i dati (dati dell’ente sportivo, delle affiliazioni, degli organi di governo, dei tesserati, delle attività esercitate, delle rispettive discipline sportive identificate con apposito codice nell’elenco in calce all’allegato 1) corrispondenti alla Asd/Ssd neo-iscritta.

L’iscrizione si rinnova automaticamente con la riaffiliazione all’ente affiliante (articolo 7, comma 1, Regolamento), fermo restando l’obbligo in capo alla Asd/Ssd iscritta, di comunicare a mezzo del proprio legale rappresentante p.t. o un suo delegato (articolo 6, comma 14, Regolamento), eventuali modifiche ed aggiornamenti, con apposita dichiarazione indirizzata all’organismo affiliante, entro il 31 Gennaio dell’anno successivo il verificarsi dell’evento (articolo 7, comma 2, Regolamento).

Rimane ferma la possibilità di previsione, con apposito D.P.C.M. di ulteriori requisiti e/o autorizzazioni speciali all’iscrizione ad opera del Dipartimento per lo Sport, in casi eccezionali.

L’articolo 8 del Regolamento contempla casi tassativi di nullità dell’iscrizione, primo tra tutti l’indicazione di un codice fiscale o partita Iva non corretti.

Entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Dipartimento dello Sport può accogliere, rifiutare l’iscrizione o disporne l’integrazione che può avvenire o spontaneamente entro 10 giorni dalla richiesta, oppure previo invito espresso del Dipartimento per lo Sport che fissa un termine non superiore a 180 giorni, pena la cancellazione dal Registro (articolo 6, comma 13, del Regolamento).

Altre cause di cancellazione sono previste dall’articolo 9 del Regolamento: istanza motivata da parte della Asd/Ssd interessata oppure accertamento d’ufficio della mancanza dei requisiti di legge e regolamento, nonché provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Avverso il provvedimento di cancellazione o accertamento di nullità è ammessa istanza di annullamento o revisione in autotutela, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport.

Quote associative: importi diversi si può fare?

Quote associative: importi diversi si può fare?

Il socio rappresenta l’elemento essenziale per l’esistenza stessa dell’associazione, la sua figura deve essere convenientemente codificata attraverso specifiche normative secondo principi da prevedere in statuto e regolamenti.

La quota associativa è il contributo che il socio versa all’associazione al fine di poter usufruire dei diritti previsti dal codice civile, dalle leggi speciali in materia di no profit e terzo settore ed infine riportati nello statuto sociale.

La quota associativa deve essere versata annualmente, fissata nel suo ammontare dall’assemblea o dal consiglio direttivo, e dal suo versamento il socio potrà partecipare alla vita associativa, vivere il rapporto associativo.

È a tutti gli effetti, compreso quelli di legge, un contributo a fondo perduto in quanto essa non è trasmissibile, non è rimborsabile, tanto meno può essere rivalutata; se previsto nello statuto sociale (mai nel regolamento), può essere trasferita agli eredi del socio.

Le associazioni molto spesso prevedono diverse tipologie dei soci sulla base di criteri i più personalizzabili possibile, scelti in base a variabili le più eterogenee. Possiamo difatti avere nella compagine associativa le più svariate classificazioni citiamo alcune figure a titolo di esempio:

  • socio ordinario;
  • socio agonista;
  • socio sostenitore;
  • socio fondatore;
  • socio benemerito;
  • socio familiare;
  • socio onorario;
  • socio minore;
  • socio senior.

Sia chiaro invece che le varie figure di socio che possono esser fatte non hanno valenza alcuna al fine della fruizione dei diritti associativi e del rispetto dei doveri.

Il CTS non affronta il tema delle quote sociali. Non disciplina figure, entità delle quote, diritti e doveri, definizione, obblighi e diritti vanno ricercati nella normativa fiscale, all’intero dell’art. 148 del T.U.I.R. precisamente al comma 8 lettera c) dove recita:

Il socio indipendentemente dal suo inquadramento, qualsiasi sia l’importo da lui versato come quota associativa, deve veder rispettati i principi di democraticità ed uguaglianza e gli sia garantito pari diritti e pari doveri, questo fa si che le quote versate siano considerate istituzionali, esenti da prelievo fiscale.

Utile riferimento normativo  circolare_n_18_del_1_agosto_2018_circolare_18e-2

Riforma dello sport

Riforma dello sport

Prosegue l’iter di approvazione anche per il decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 36/2021 in tema di enti sportivi professionistici e dilettantistici.

Il Governo potrà decidere se posticipare ulteriormente a luglio 2023 la decorrenza degli effetti della norma in esame.

Ricordiamo che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dato una lettura molto restrittiva del campo di applicazione della disciplina dei compensi sportivi.

 

Va chiarito che le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore già iscritti al registro Coni e che riconoscono compensi a lavoratori sportivi, per come individuati dal decreto, fino a cinquemila euro, non avranno alcun adempimento ulteriore sia con riferimento al nuovo registro delle attività sportive che alla disciplina sui compensi.

 

 

Modifiche DDL 2685 DL 115

Modifiche DDL 2685 DL 115

In data 13 settembre 2022, con 182 voti favorevoli, nessun voto contrario e 21 astensioni, il Senato ha approvato con modifiche il ddl n. 2685 di conversione del D.L. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, ed entrato in vigore il 10 agosto 2022. Ora l’Iter prosegue alla Camera.

L’articolo 9-ter, introdotto al Senato, istituisce nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2022 da destinare a contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica.

Una quota di tale fondo, fino al 50%, è destinata alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti natatori. 

Il diretto precedente della disposizione in commento – di cui viene qui sostanzialmente riproposto, pur con alcune differenze, il nucleo essenziale – è rappresentato dall’art. 9, comma 3, del D.L. 4/2022. Questo ha previsto che le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all’art. 1, comma 369, della L. 205/2017 possano essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalle restrizioni. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Rispetto alla misura precedentemente prevista, la novità contenuta nella conversione del DL Aiuti bis, si ricalca la platea dei destinatari, cioè le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, e la riserva di una quota a beneficio dei soggetti gestori d’impianti per l’attività natatoria; tale riserva è però più alta, passando da fino al 30% a fino al 50% delle risorse. 

Si specifica che con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione,.

Chiarimenti sulle condizioni per l’accesso ai benefici fiscali

Chiarimenti sulle condizioni per l’accesso ai benefici fiscali

Sentenza n. 1327/2022 dell’11.07.2022 CTP BARI ha annullato tre avvisi di accertamento relativi ad Ires, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2015.

L’Agenzia delle entrate aveva presupposto che la Associazione non avesse titolo a godere del regime 398/1991.

Spesso la Agenzia E.  valuta l’eventuale mancato diritto a godere delle agevolazioni della legge come ondizione che  farebbe venir meno il diritto a godere di tutte le agevolazioni previste per ASD/SSD.

Ogni agevolazione è autonoma, il mancato diritto a goderne di una, non impedisce l’applicazione delle altre agevolazioni.

L’Amministrazione contestava diverse violazioni.

le principali iscrizione registro Coni, mancanza libro associati, mancata approvazione rendiconto annata di riferimento, mancata partecipazione base sociale, presunzione distribuzione utili, prevalenza attività commerciale.

La parte era affiliata alla F.I.P.S.A.S. fino sua dalla costituzione, aveva dichiarato l’inesistenza di obblighi normativi circa la tenuta formale dei libri sociali compreso registro soci, sostituito da foglio excel, atteggiamento contestato dall’accertatore.

La ASD ricorrente rammentava che  in tema di perdita della qualifica di “ente non commerciale”, non si applica alle Asd in caso di riscontrata violazione dei requisiti statutari.

In particolare, in merito alla contestata mancata iscrizione al Registro Coni ormai ex la CTP ha accertato la sussistenza del requisito formale, richiamando i disposti dell’articolo 1.1 ex l. 398/91 che delimita l’applicazione del regime stesso, tra l’altro, alle Asd “affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali” e la relativa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29401/2019.

Il Giudice non ha riscontrato alcuna volontà di distribuzione occulta di utili attraverso i rimborsi effettuati in favore di soci.

 

I contributi versati dai soci stessi a titolo di “gestione” non hanno natura di contributi specifici come asserito dall’Amministrazione, costituiscono invece integrazioni delle quote ordinarie versate da alcuni degli associati, secondo il principio proporzionale “chi si avvale maggiormente delle prestazioni dell’associazione maggiormente partecipa ai costi di gestione”.

Sport dilettanti al nuovo Registro

Sport dilettanti al nuovo Registro

Dal 31 agosto il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche è attivo.

La sua entrata in funzione assorbe e sostituisce quello del Coni e in cui si collocano tutti gli enti che intendano assumere natura dilettantistica ai fini sportivi.

Dal 31 agosto scade anche il termine per la procedura di trasmigrazione dei dati dal Registro Coni.

Al nuovo Registro il compito di certificare la natura dilettantistica dei sodalizi sportivi.

RUNTS: sospesi i termini di verifica requisiti

RUNTS: sospesi i termini di verifica requisiti

Nota del Ministero del 22 agosto 2022 Con Comunicato stampa del 22 agosto 2022 il Ministero del lavoro sospende i termini dei procedimenti di verifica dei requisiti per l’inscrizione al RUNTS. Si sottolinea che per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 si applicala sospensione dei termini dei procedimenti di verifica dei requisiti necessari per latrasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore.  Tali procedimenti hanno avuto inizio il 22 febbraio 2022 e hanno una durata di 180 giorni. Viene specificato che:
  • se al 30 giugno il procedimento è pendente senza che sia stata formulata alcuna richiesta istruttoria da parte dell’ufficio del RUNTS, il computo dei termini si arresta al 30 giugno e riprenderà il 16 settembre;
  • se al 30 giugno 2022 risultano formulate richieste istruttorie da parte degli uffici del RUNTS, ugualmente  per gli enti destinatari di tali richieste, i termini previsti dall’articolo 31 del D.M. n. 106/2022  entro cui fornire riscontro si sospendono per ricominciare a decorrere a partire dal 16 settembre 2022.
Relativamente alle richieste istruttorie formulate dagli uffici del RUNTS nel periodo 1° luglio 2022-15 settembre 2022, il computo del termine di riscontro da parte degli enti comincerà a decorrere dal 16 settembre 2022. E’ comunque fatta salva la facoltà per l’ente di fornire i riscontri o gli elementi richiesti durante il periodo di sospensione legislativa, senza effetti su quest’ultima. Il Ministero evidenzia che l’articolo 26-bis del medesimo D.L. n. 73/2022 ha posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie.
Quorum agevolato fino al 31 dicembre 2022

Quorum agevolato fino al 31 dicembre 2022

Proroga al 31 dicembre 2022 dei tempi previsti per adeguare lo Statuto con i quorum dell’assemblea ordinaria.

La scadenza a fine anno rappresenta il termine entro il quale la riforma consente agli enti iscritti nei vecchi registri con le maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie in seduta ordinaria.