NUOVA QUALIFICAZIONE DEGLI ENTI DOPO IL CTS

………….il CTS si occupa di qualificare gli enti che si iscriveranno al Registro (ancora da istituire) sempre che ne abbiano le caratteristiche, una attenzione però va rivolta anche a quegli che enti che se esclusi dovranno comunque fare i conti con la nuova normativa.
Partendo da quanto previsto dal d.lgs. 460/97 gli statuti dovranno contenere…. “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette” il nuovo CTS dispone … “Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, prevede inoltre che ….. “Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”.
Per ingarbugliare di più il tutto il CTS recita tra le norme finali di attuazione “Agli enti del terzo settore …. non si applicano le seguenti disposizioni: a) l’articolo 143, comma 3, l’articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del Tuir”, confermandone in tal modo la permanenza in vigore per il resto del mondo noprofit non “registrato”.
Restiamo in ansiosa attesa dei decreti attuativi, 31 … 42 … vedremo….

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *