IMPATTO DELLA NUOVA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

… L’annunciata riforma ha trovato attuazione in 4 D.Lgs per adesso e sono:
Il 40 del 2017 servizio civile, il 111/2017 5 per mille, il 112/207 impresa sociale e il 117/2017 Codice del Terzo Settore.
Il primo D. Lgs. Disciplina il servizio civile dando l’accesso per un periodo massimo di 12 mesi a chi a compiuto 18 anni fino a 28.
Le sportive sono oggertto di intervento a norma dell’articolo 3.
Il secondo, cinque per mille, non modifica di fatto niente che non sia stato applicato fino ad oggi per le ASD continua l’esclusione per le SSD sotto qualsiasi forma.
Il terzo decreto, imprese sociali, previste anche nel CTS apre alle SSD.
Riepilogando:
a) le organizzazioni di volontariato;
b) le associazioni di promozione sociale;
c) le imprese sociali;
d) le società di mutuo soccorso
e) gli enti filantropici
f) le reti associative;
sono organismi del TS assieme a “Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” a patto che svolgano attività di interesse generale.
Detti enti devono necessariamente svolgere una attività di “interesse generale” espressamente e possono organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.
Insomma le ASD possono diventare ETS.
In passato, spesso, le ASD sono state registrate anche come APS ed iscritte ad entrambi i registri dedicati(CONI e Promozione Sociale).
Si aprono quindi da questi comportamenti due possibilità:
– ASD iscritta al Registro del CONI,
– ASD iscritta anche nel registro unico del Terzo Settore.
Le due possibilità portano inevitabilmente ad operare una scelta non semplice; nel caso di iscrizione al solo Registro del CONI niente cambia se non rispetto alla problematica della o delle discipline previste dall’oggetto sociale; nel secondo caso invece occorrerà valutare l’uscita da alcune agevolazioni di non poca entità.
La possibilità più “pesante” è quella della mancata applicazione dell’esonero da i parametri previsti all’art. 149 del TUIR (perdita della natura di ente non commerciale).
Un’altra fonte di dubbi è data tra l’utilizzo della forza lavoro di volontari e lavoratori; i volontari non possono essere retribuiti in alcun modo e possono ricevere solo rimborsi per spese effettivamente sostenute, quindi da documentare entro limiti da stabilire da parte dell’organismo; per i lavoratori, invece, il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto da i contratti collettivi di lavoro.
Primo dubbio su questo punto: i compensi sportivi ex art. 67 comma m del TUIR non sono applicabili a volontari? Data proprio la qualifica di compenso? Per via delle percentuali imposte dal CTS 50 per cento volontari lavoratori una ASD iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore può continuare ad erogarli e se si vanno nel calcolo dei volontario dei “lavoratori”? se inclusi tra i lavoratori come controllo il minimo salariale a cui abbiamo fatto riferimento sopra? Sempre nel caso di ASD/APS dato il transito automatico previsto dal CTS sarà conveniente “rifiutare” o “lasciare l’automatismo” al transito nel Nuovo Registro? Avendo le facilitazioni continue della porzione ASD e gli obblighi imposti agli ETS farebbe propendere per l’uscita dall’istituendo Registro.
A i posteri l’ardua sentenza…..

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *