PRIME INDICAZIONI APPLICAZIONE NUOVE NORME SUL TERZO SETTORE

La Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare prot. 34/0012604 del 29/12/2017 ha diramato le prime indicazioni circa l’applicazione del Codice del Terzo settore in assenza del Registro Unico.

Il Ministero ribadisce, sulla base dell’articolo 101, che fino a quando non diverrà operativo il registro si applicano le norme previgenti in materia dei registri del volontariato e della promozione sociale” e che fino alla sua istituzione si può procedere all’iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti dalla “vecchia” normativa.

Gli  effetti della circolare riguardano solo le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale.

Per le onlus si attende un provvedimento da parte della Agenzia delle Entrate che cura la tenuta dell’apposito registro.

Al momento non potranno diventare enti del terzo settore le associazioni o le fondazioni che non siano già o vogliano diventare ODV e APS.

Due binari diversi per chi già c’è e per chi invece ex novo vorrà iscriversi al registro:

nel primo caso qualora gli atti abbiano solo una corrispondenza parziale con le nuove previsioni gli enti avranno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto. Gli enti costituiti invece dopo il 3 agosto 2017 dovevano o dovranno, da subito, conformarsi alla disciplina del nuovo codice.

Benchè prevista non troverà invece applicazione della nuova disciplina per l’acquisizione della personalità giuridica.

Le Regioni sono chiamate solo a applicare i nuovi limiti per il riconoscimento

Non è ancora obbligatoria la presentazione del bilancio sociale, anche se occorrerà cominciare ad abituarsi, sono immediatamente applicabili per le nuove costituzioni i nuovi criteri numerici (sette soci) e le forme giuridiche previste per le ODV e le APS.

Indipendentemente dall’obbligo del deposito tutti gli enti sono chiamati a redigere il bilancio secondo i criteri legati agli indicatori dell’articolo 13.

Dal primo gennaio 2019 dovranno essere pubblicate le somme corrisposte nel corso del 2018 secondo quanto previsto dall’articolo 14.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *