IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Il Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2017 ha approvato la bozza di tre decreti, il codice del Terzo Settore, quello sull’impresa Sociale e quello relativo al 5 per mille. In questa manovra non è stato compreso lo Sport o almeno è stato compreso marginalmente; si fa riferimento ad un decreto ad ok da emanare, ma ad oggi nulla di fatto, almeno ufficialmente.

Le sportive , comunque, avranno la possibilità di diventare anche associazioni di promozione sociale o imprese sociali dotandosi dell’acronimo ulteriore di ETS

 

Il Codice del Terzo Settore, è una sorta di testo unico composto da oltre 100 articoli, racchiude la normativa civile e fiscale, introduce organi di controllo, istituisce il registro unico e prevede l’abrogazione della legge 266/91 e della legge 383/2000, riduce il campo di applicazione della legge 398/91 al solo ambito sportivo.

Per effetto delle abrogazioni sopra citate le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale dovranno uniformarsi al nuovo Codice, traghettare nel Nuovo Registro Unico, anche se il Codice stesso prevede per i già iscritti in altri registri e elenchi in primo transito in automatico.

Vengono abrogati gli articoli che prevedevano e disciplinavano le Onlus.

Il riepilogo si legge l’articolo 4 comma 1 del codice: Sono enti del Terzo settore le

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese

sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro

ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo

svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita

di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel

registro unico nazionale del Terzo settore”.

L’articolo fa intendere che non aderendo allo status di ETS gli enti potranno continuare ad esistere disciplinati dalle norme generali del codice Civile e dalle norme fiscali generali che disciplinano gli enti di natura non commerciale3

Il nuovo Codice del Terzo Settore (CTS) prevede l’istituzione di un nuovo Registro Unico dove far confluire i sezioni separate le associazioni di volontariato, le APS, gli enti filantropici e le fondazioni, ed altri enti ad esclusione delle ASD e delle SSD.

Nessun ente è legittimato ad iscriversi in più di una sezione, almeno per ora.

Tale norma fa intendere che le associazioni e società sportive dilettantistiche, costituite ai sensi dell’articolo 90 della L. 289/2002, non abbiano l’obbligo di iscriversi a detto registro unico potranno invece continuare ad essere iscritte, se riconosciute come sportive dal CONI stesso, in quello delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il problema si presenta in quanto alcuni enti, non solo ASD e SSD, sono al tempo stesso APS ed iscritte negli abrogandi registri ex legge 383/2000, è il caso degli enti di promozione sportiva; la quiasi totalità di questi, riconosciuti dal CONI sono anche iscritti come APS nel registro nazionale.

Seri dubbi che al traghettare dal registro delle APS al nuovo Registro Unico siano possibile continuare a godere della disciplina fiscale agevolata prevista dalla 398/91 a causa della previsione del CTS dalla possibilità di godere invece di un regime definiamolo “meno agevolato”.

Serie difficoltà per quegli enti che approfittando delle condizioni di favore date dalla decommercializzazione pressoché totale delle APS abbiano sfruttato questa possibilità per rimpinguare le casse del settore sportivo, pensiamo alle attività tipiche del circolo ricreativo svolte per raccogliere fondi da dedicare allo sport

 

 

A creare ulteriori dubbi e dare motivo a preoccupazioni ci si è messo anche il CONI con le delibere di riconoscimento delle attività sportive; senza voler entrare nel merito delle scelte operate sono sparite attività sportive e metodiche di allenamento e perfezionamento al gesto sportivo e conseguentemente, non da poco, le agevolazioni fiscali (398 – compensi sportivi) in quei “settori” dichiarati non più sportivi e attendiamo ancora integrazioni in materia.

I nuovi obblighi per chi vorrà e non dovrà entrare nel Registro Unico, non sono poi da poco.

Il più importante le opportune modifiche statutarie previsione ex articolo 21 del CTS l’atto

Costitutivo ( non si capisce come mai non abbiano previsto … o la Statuto … visto che l’atto Costitutivo è immodificabile lo Statuto invece si – si dovranno sciogliere e ricostituire?!) deve indicare: “l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale,” – che dovrà, in questo ultimo caso, essere necessariamente ricompresa nelle 26 attività ricomprese nell’articolo 5 del CTS – “il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, i diritti e gli obblighi degli associati …, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati … e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta … le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione…”.

A questa previsione di dovrà per forza aggiungere l’acronimo ETS previsto dall’articolo 12 dell’CTS oltre agli altri acronimi previsti dalle norme vigenti.

Il bello comunque a da venire, dopo il reinserimento con nuovi parametri dell’organo di controllo nelle srl, questo fa la sua timida comparsa anche tra gli ETS articolo 25 del CTS dove si prevede che per le associazioni sia riconosciute che no l’assemblea abbia competenza su nomina e revoca degli organi sociali, sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e quindi la sua competenza su azioni di responsabilità.

In aiuto a coprire le spese interviene l’articolo 82 …. Le modifiche apportate allo scopo di adeguare gli atti a modiche o integrazioni normative …. sono esenti da imposta di registro, per i bolli invece facciamo sempre cassa.

Attenzione in questa delicata fase alle previsioni per le attività diverse (articoli 5 e 6 CTS), queste saranno possibili solo se lo statuto e l’atto costitutivo lo consentono, si noti bene!, …e…

Altri adempimenti non meno onerosi il bilancio da redigersi sulla falsa riga della modulistica definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da depositarsi presso il Registro Unico.

Con ricavi oltre i centomila euro (si noti bene … ricavi …) si dovranno pubblicare sul sito (altro obbligo non da poco) “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.

Istituzione ex articolo 17: di “un apposito registro” in cui iscrivere i volontari  non occasionali.

Diventa obbligatoria la tenuta dei libri sociali (articolo 15) verbali assemblea – consiglio libro soci, fino ad adesso nessuno li prescriveva e purtroppo tutti li hanno cercati e spesso sanzionato la mancata tenuta, impropriamente.

 

Il nuovo “Codice del Terzo Settore definisce quali sono gli enti del Terzo settore,

quali sono le attività che gli ETS devono/possono esercitare esclusivamente o prioritariamente (possiamo ricordare tra queste, ad esempi, le prestazioni sanitarie, sociali, attività sportive dilettantistiche – ahi noi)

questi enti potranno iscriversi al nuovo registro che si sostituirà agli altri già esistenti tenuti dagli enti più disparati a livello nazionale regionale ex-provinciale e comunale.

All’ufficio competente alla tenuta del registro dovranno essere indirizzati bilanci-rendiconti-documenti inerenti alle variazioni di statuto-documentazione relativa alla raccolta fondi, è stato anticipato nel CTS che il Ministero del Lavoro emanerà apposita modulistica alla quale detti enti dovranno uniformarsi.

Nel CTS è previsto inoltre che in presenza di ricavi e proventi inferiori a 220.000,00 euro

può essere utilizzato ancora il rendiconto finanziario per cassa, mentre in presenza di ricavi e proventi superiori a 100.000,00 euro annui devono pubblicare sul proprio sito Internet tutti i compensi ed i rimborsi erogati a componenti gli organi amministrativi, di controllo, ai dirigenti, agli istruttori (sigh! CU, 770, pubblicazione) ed associati.

In ultimo ma non meno importante causa i risvolti economici in presenza di ricavi e proventi superiori qa 1.000.000,00 di euro dovranno depositare presso il Registro Unico e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale.

Il CTS prevede inoltre una nuova tassazione ad hoc definita di vantaggio in quanto precluso l’accesso al regime 398/91 agli iscritti nel Registro Unico che non esercitino attività sportive dilettantistiche; e sempre ad hoc prevedendo che alcuni enti pratichino in via prevalente attività in forma di impresa commerciale questi ultimi debbono tenere scritture contabili e redigere bilanci secondo i dettami del codice civile.

Il CTS definisce le attività non commerciali, e prevede “social bonus” modifica inoltre anche a seguito di questo inserimento detrazioni d’imposta e deduzioni dal reddito.

 

Il CTS si occupa di qualificare gli enti che si iscriveranno al Registro (ancora da istituire) sempre che ne abbiano le caratteristiche, una attenzione però va rivolta anche a quegli che enti che se esclusi dovranno comunque fare i conti con la nuova normativa.

Partendo da quanto previsto dal d.lgs. 460/97 gli statuti dovranno contenere…. “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette” il nuovo CTS dispone …  “Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”, prevede inoltre che ….. “Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”.

Per ingarbugliare di più il tutto il CTS recita tra le norme finali di attuazione “Agli enti del terzo settore …. non si applicano le seguenti disposizioni: a) l’articolo 143, comma 3, l’articolo 144, commi 2, 5 e 6 e gli articoli 148 e 149 del Tuir”, confermandone in tal modo la permanenza in vigore per il resto del mondo noprofit non “registrato”.

Restiamo in ansiosa attesa dei decreti attuativi, 31 … 42 … vedremo….

L’annunciata riforma ha trovato attuazione in 4 D.Lgs per adesso e sono

Il 40 del 2017 servizio civile, il 111/2017 5 per mille, il 112/207 impresa sociale e il 117/2017 Codice del Terzo Settore

Il primo D. Lgs. Disciplina il servizio civile dando l’accesso per un periodo massimo di 12 mesi a chi a compiuto 18 anni fino a 28.

Le sportive sono oggertto di intervento a norma dell’articolo 3.

Il secondo, cinque per mille, non modifica di fatto niente che non sia stato applicato fino ad oggi per le ASD continua l’esclusione per le SSD sotto qualsiasi forma.

Il terzo decreto, imprese sociali, previste anche nel CTS apre alle SSD.

Riepilogando:

  1. a) le organizzazioni di volontariato;
  2. b) le associazioni di promozione sociale;
  3. c) le imprese sociali;
  4. d) le società di mutuo soccorso
  5. e) gli enti filantropici
  6. f) le reti associative;

sono organismi del TS assieme a “Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le

fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” a patto che svolgano attività di interesse generale.

 

 

Vengono poi aggiunti, non previsti nella legge delega, o solo richiamati incidentalmente:

Infine sono previsti, come norma di chiusura:

Detti enti devono necessariamente svolgere una attività di “interesse generaleespressamente e possono organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche.

Insomma le ASD possono diventare ETS.

In passato le ASD sono state registrate anche come APS ed iscritte ad entrambi i registri(CONI  e Promozione Sociale).

Si aprono quindi due possibilità:

ASD iscritta al Registro del CONI

ASD iscritta anche nel registro unico del Terzo Settore.

Le due possibilità portano inevitabilmente ad operare una scelta non semplice; nel caso di iscrizione al solo Registro del CONI niente cambia se non rispetto alla problematica della o delle discipline previste dall’oggetto sociale; nel secondo caso invece occorrerà valutare l’uscita da alcune agevolazioni di non poca entità.

La possibilità più pesante è quella della mancata applicazione dell’esonero da i parametri previsti all’art. 149 del TUIR (perdita della natura di ente non commerciale).

Un’altra è data tra l’utilizzo della forza lavoro di volontari e lavoratori; i volontari non possono essere retribuiti in alcun modo e possono ricevere solo rimborsi per spese effettivamente sostenute, quindi da documentare entro limiti da stabilire da parte dell’organismo; per i lavoratori, invece, il trattamento economico non può essere inferiore a quello previsto da i contratti collettivi di lavoro.

Primo dubbio su questo punto: i compensi sportivi ex art. 67 comma m del TUIR non sono applicabili a volontari? Data proprio la qualifica di compenso? Per via delle percentuali imposte dal CTS 50 per cento volontari lavoratori una ASD iscritta nel Registro Unico del Terzo Settore può continuare ad erogarli e se si vanno nel calcolo dei volontario dei “lavoratori”? se inclusi tra i lavoratori come controllo il minimo salariale a cui abbiamo fatto riferimento sopra? Sempre nel caso di ASD/APS dato il transito automatico previsto dal CTS sarà conveniente “rifiutare” o “lasciare l’automatismo” al transito nel Nuovo Registro? Avendo le facilitazioni continue della porzione ASD e gli obblighi imposti agli ETS farebbe propendere per l’uscita dall’istituendo Registro. A i posteri l’ardua sentenza…..

 

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