Chiarimenti sulle condizioni per l’accesso ai benefici fiscali

Sentenza n. 1327/2022 dell’11.07.2022 CTP BARI ha annullato tre avvisi di accertamento relativi ad Ires, Iva ed Irap per l’anno di imposta 2015.

L’Agenzia delle entrate aveva presupposto che la Associazione non avesse titolo a godere del regime 398/1991.

Spesso la Agenzia E.  valuta l’eventuale mancato diritto a godere delle agevolazioni della legge come ondizione che  farebbe venir meno il diritto a godere di tutte le agevolazioni previste per ASD/SSD.

Ogni agevolazione è autonoma, il mancato diritto a goderne di una, non impedisce l’applicazione delle altre agevolazioni.

L’Amministrazione contestava diverse violazioni.

le principali iscrizione registro Coni, mancanza libro associati, mancata approvazione rendiconto annata di riferimento, mancata partecipazione base sociale, presunzione distribuzione utili, prevalenza attività commerciale.

La parte era affiliata alla F.I.P.S.A.S. fino sua dalla costituzione, aveva dichiarato l’inesistenza di obblighi normativi circa la tenuta formale dei libri sociali compreso registro soci, sostituito da foglio excel, atteggiamento contestato dall’accertatore.

La ASD ricorrente rammentava che  in tema di perdita della qualifica di “ente non commerciale”, non si applica alle Asd in caso di riscontrata violazione dei requisiti statutari.

In particolare, in merito alla contestata mancata iscrizione al Registro Coni ormai ex la CTP ha accertato la sussistenza del requisito formale, richiamando i disposti dell’articolo 1.1 ex l. 398/91 che delimita l’applicazione del regime stesso, tra l’altro, alle Asd “affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali” e la relativa interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29401/2019.

Il Giudice non ha riscontrato alcuna volontà di distribuzione occulta di utili attraverso i rimborsi effettuati in favore di soci.

 

I contributi versati dai soci stessi a titolo di “gestione” non hanno natura di contributi specifici come asserito dall’Amministrazione, costituiscono invece integrazioni delle quote ordinarie versate da alcuni degli associati, secondo il principio proporzionale “chi si avvale maggiormente delle prestazioni dell’associazione maggiormente partecipa ai costi di gestione”.

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