Il nuovo registro delle attività sportive

Dal prossimo 31 agosto decorreranno gli effetti del D.Lgs. 39/2021

Detta data era stata indicata dalla L. 106/2021.

Il titolo secondo è dedicato alla disciplina operativa del nuovo registro delle attività sportive dilettantistiche, uno dei pochi articoli di questo decreto già in vigore dal 1° gennaio di quest’anno, gestito tramite la società Sport e salute.

In tale registro dovranno essere iscritte … “tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa..”.

Potranno essere iscritte sia le ASD che le SSD che svolgono solo attività agonistica oltre quelle che svolgono solo attività formativa.

La domanda di iscrizione sarà essere inviata direttamente dall’ente affiliante.

Questa procedura dovrà essere seguita solo per le nuove affiliazioni.

Tutti gli enti già iscritti al “vecchio” registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche saranno trasferiti automaticamente nel nuovo registro.

 

L’eventuale cancellazione dal Registro attività sportive non impone la devoluzione del patrimonio.

Tra la documentazione da depositare è stato eliminato il deposito sia lo statuto che il rendiconto economico-finanziario.

La mancanza dello statuto rende di dubbia applicabilità la rilevante novità di questo decreto: la possibilità secondo l’articolo 14, per le Asd prive di personalità giuridica, di ottenere l’autonomia patrimoniale perfetta in assenza di patrimonio minimo, mediante semplice iscrizione al registro.

Con il prossimo 31 agosto sarà abrogato l’art. 7 del d.l. 136/2004 convertito con L. 186/2004, che affidava al la tenuta del registro ed il riconoscimento delle attività sportive.

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