398/91 con limiti applicando il principio di cassa

Con lì’ordinanza n. 22440 di pochi giorni fa la Corte di cassazione ha stabilito che per accedere al regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398/91 per gli enti associativi senza fini di lucro, vale il principio di cassa.

Occorrendo determinare il rispetto del limite annuo di ricavi, fissato dalla legge per l’ammissione al regime speciale, rientrano quelli incassati e non quelli semplicemente fatturati.

La Corte ha confermato quanto espresso dai colleghi di merito che avevano rigettato la tesi erariale ed avevano dato ragione al contribuente.

È indubbio, dopo questa che il momento rilevante per la determinazione della soglia sia quello in cui il corrispettivo viene incassato.

Di seguito gli estemi nel caso abbiate bisogno.

ORDINANZA
sul ricorso n. 23932/2015, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore
pro
tempore
,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso
la quale è domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12
ricorrente
contro
ASD ADRIATICA BASKET PESCARA, in persona del legale rapp.te
p.t. Marco Lepore, rappresentata e difesa, per procura in calce al
ricorso incidentale, dagli Avv.ti LORENZO DEL FEDERICO e
VALERIA D’ILIO, elettivamente domiciliata presso i medesimi e
l’Avv. Lau
ra Rosa in ROMA, VIA F. DENZA N. 20
controricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza n. 256/6/15 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL’ABRUZZO
sezione distaccata di Pescara,
depositata il 10/3/2015;
udita la relazione della causa s
volta nella camera di consiglio del
23/06/2022 dal consigliere dott. Francesco Cortesi.

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