Le SSD che optano per la qualifica di Impresa sociale.

Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere anche la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In tal caso, le norme D.lgs. n. 36/2021 trovano applicazione solo in quanto compatibili. Per le I.S. l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese vale anche come iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La doppia qualifica consente di usufruire delle seguenti agevolazioni:

  • non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva ovvero quelle destinate ad apposite riserve per lo svolgimento dell’attività statutaria o per l’incremento del patrimonio (art. 3, commi 1 e 2).
  • non concorrono a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell’art. 83 del TUIR. Il legislatore stabilisce cioè un diritto alla deduzione dal reddito d’impresa pari all’IRES dovuta in conseguenza delle variazioni fiscali effettuate ai sensi degli artt. 83 e ss. del TUIR evitando così che l’importo dovuto a titolo di IRES in seguito a variazioni fiscali possa essere a sua volta, tassato quale costo non ammesso in deduzione ed oggetto di ripresa in aumento.
  • possibilità di usufruire di forma di coinvolgimento diretto con le amministrazioni pubbliche attraverso percorsi di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento nei settori inerenti all’esercizio di attività di interesse generale (v. art. 55, D.lgs. n. 117/2017).
  • Sono previsti incentivi fiscali per chi investe nel capitale delle I.S.: le persone fisiche che investono nel capitale sociale delle imprese sociali (che abbiano tale qualifica da almeno 5 anni) possono detrarre il 30% della somma investita dall’IRPEF (lorda). L’investimento annuo non può superare 1.000.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione fiscale maggiorata degli interessi legali. Se l’imposta lorda annua che il soggetto erogatore deve versare è inferiore alla detrazione spettante, la parte restante può essere utilizzata in compensazione negli anni di imposta successivi, ma non oltre il terzo (art, 18, 3° comma, D.lgs. n. 112/2017). Di contro, i soggetti passivi IRES che investono sempre nel capitale sociale di imprese sociali (sempre a condizione che abbiano tale qualifica da almeno 5 anni) possono dedurre dall’imponibile IRES il 30% della somma investita. L’investimento annuo deducibile non può superare 1.800.000 euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni, pena l’integrale restituzione dell’agevolazione fiscale maggiorata degli interessi legali (art. 18, 4° comma, D.lgs. n. 112/2017).
  • Regime di favore (comunque limitato rispetto agli altri enti di Terzo settore) in materia di imposte indirette e tributi locali: si applicano le disposizioni previste ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 117/2017, con delle eccezioni. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del terzo settore e di tutte le imprese sociali (comprese quelle costituite in forma societaria), a condizione che i beni oggetto di questi atti siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione.  In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene per gli scopi citati è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30% sempre dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. Va evidenziato che le altre agevolazioni previste dall’art. 82 del D.lgs. n. 117/2017 si applicano (in alcuni casi) alle cooperative sociali e alle I.S. solo se non costituite in forma di società.
  • Si evidenzia, infine, che a partire dall’anno successivo a quello di avvio della piena operatività del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, vale a dire (prevedibilmente) dal 2023, rientreranno tra gli enti beneficiari del cinque per mille dell’IRPEF le I.S. aventi però forma diversa da quella societaria. 

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