La SSD che non opta per la qualifica di impresa sociale

La recente disciplina dettata per gli enti sportivi dilettantistici stabilisce che gli stessi possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

  • associazione sportiva priva di personalità giuridica;
  • associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
  • società di cui al libro V, Titolo V, del codice civile.

Le SSD potranno quindi assumere la qualifica forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata e sarà obbligatoria la nomina del collegio sindacale; restano escluse le cooperative dalla previsione normativa (disciplinate sempre dal libro V, ma al successivo titolo VI) e si auspica che il legislatore fornisca presto chiarimenti sul punto.

Si stabilisce, inoltre, l’obbligo di affiliarsi annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva con possibilità di affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo.

Al riguardo, viene istituito il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport, direttamente gestito dalla società Sport e Salute S.p.a, che va a sostituire quello tenuto dal CONI. Il Registro è interamente gestito con modalità telematiche e il trattamento dei relativi dati è consentito   alle    pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali (v. D.lgs. n. 39 del 2021).

In riferimento alle agevolazioni fiscali, per le SSD che non intendono entrare a far parte del Terzo settore, restano in vigore le norme stabilite dalla l. 398/1991. 

In particolare, come noto, le SSD possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

  • la determinazione forfettaria del reddito imponibile
  • la determinazione forfettaria dell’Iva
  •  la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili (v., circolare n. 18/E del 01/08/2018 dell’Agenzia delle Entrate).

Il D.lgs. n. 36/2021 all’art. 8 stabilisce che le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio; è fatto quindi divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili.

Tuttavia, le SSD che si costituiscono nelle forme di cui al Libro V, Titolo V Cod. civ., possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

  • ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;
  • oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Tale previsione viene ripresa e mutuata dal D.lgs. n. 112/2017 in materia di Imprese sociali.
  • Inoltre, negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato negli stessi limiti sopra indicati.

Le ASD e le SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali (ossia esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantisticaa condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con specifico decreto governativo (ancora non emanato).

In riferimento alle disposizioni tributarie (art. 12, D.lgs. n. 36/2021), sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all’articolo 28, secondo comma, DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa.

In aggiunta, per le SSD l’atto costitutivo deve espressamente stabilire che una quota degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. Deve anche essere prevista la costituzione di un organo consultivo finalizzato alla tutela degli interessi specifici dei tifosi, che emette pareri obbligatori ma non vincolanti.

Vige ovviamente l’onere di iscrizione presso il Registro delle Imprese (art. 2330 Cod. Civ.) e quello di deposito, entro trenta giorni dall’iscrizione, dell’atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate a cui va comunicata ogni eventuale variazione dello statuto o modifiche concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

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