Trasparenza erogazioni pubbliche

La regola si applica sulla trasparenza erogazioni pubbliche a:

  1. alle associazioni ambientali
  2. alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale
  3. alle associazioni, Onlus e fondazioni;
  4. alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 300/1999.

L’obbligo di pubblicazione non si applica comunque ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

In seguito alla mancata indicazione degli “aiuti” si applica la sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

La norma indica la decorrenza “a partire dal 1° gennaio 2020” ma in sede di conversione del Decreto riaperture è stata disposta la proroga delle disposizioni (articolo 11-sexiesdecies della legge di conversione 17 giugno 2021 n. 87, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, del D.L. 52/2021): “1. Per l’anno 2021 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022.”

Viene quindi eliminata, per il corrente anno, la previsione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti.

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