Il decreto legislativo conferma:
- la non applicabilità della ritenuta del 4% sui contributi a favore di ASD e SSD;
- gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD, SSD, FNS, EPS soggetti all’imposta di registro in misura fissa;
- il corrispettivo in denaro o in natura erogato in favore delle ASD e SSD costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità;
- adozione della L.398/1991;
- attività commerciali occasionali per un massimo di 2 eventi all’anno nel limite di euro 51.645,69.
Attenzione, nel caso in cui l’ente sportivo decidesse di iscriversi anche al RUNTS, dovrà applicare la disciplina fiscale prevista dal CTS e non la norma fiscale riferita allo sport, perdendo tutte le agevolazioni riferibili alla legge 398/91 oltre le disposizioni previste in essa.