È introdotta la figura dell’amatore sportivo.
Le SSD e le ASD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Gli amatori si rendono disponibili nell’ambito dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le loro “prestazioni” sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro quindi non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, possono invece ricevere:
- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, di cui art.69 co.2 del TUIR (DPR 917/1986).
Nel caso le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superino il limite reddituale dei 10 mila euro, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l’intero importo.
Le ASD e SSD devono assicurarli per la responsabilità civile verso terzi.
I prossimi interventi legislativi dovranno:
- spiegare la contraddizione dei due articoli sopra esposti – occasionalità;
- stabilire se la figura dell’amatore sportivo è compatibile o come con il volontario previsto dal CTS.