RIFORMA DELLO SPORT – Il fine di lucro – parte IV°

L’art.8 D.lgs 36/2021 prevede che ASD e SSD destinino gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.

La norma conferma come in passato il divieto alla distribuzione, diretta o indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto.

Per le SSD è prevista la possibilità di:

  • destinare una quota inferiore al 50% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale, nei limiti dell’indice ISTAT di inflazione annua;
  • distribuire utili ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • rimborsare al socio il capitale effettivamente versato e eventualmente rivalutato secondo gli indici sopra esposti.

Per usufruire della deommercializzazione dei corrispettivi specifici, l’art.148 co.8 del TUIR richiede che nello statuto dell’ente sportivo sia previsto il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione e che la quota associativa sia intrasmissibile e non rivalutabile.

Secondo la normativa fiscale attuale, se gli enti sportivi vorranno decommercializzare i corrispettivi specifici, non potranno recepire quanto previsto dalla riforma.

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