Il D.lgs 36/2021 individua le attività principali e le attività secondarie che un ente sportivo può svolgere:
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
- attività diverse, devono essere previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Devono avere carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
I parametri per definire il carattere secondario delle attività diverse saranno definiti da un apposito decreto.
Le nuove disposizione potrebbero non coincidere con la L.398/1991.