RIFORMA DELLO SPORT – La compatibilità tra ente sportivo ed ente del Terzo Settore – parte II°

L’art.3 del D.lgs 36 descrive al co.2 lett.a: riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale”.

All’art.6 co.2 prevede che gli enti sportivi dilettantistici, possano assumere la qualifica:

  • di enti del Terzo Settore, ai sensi dell’art.5 co.1 lett.t del D.lgs 117/2017;
  • di impresa sociale, ai sensi dell’art.2 co.1 lett.u del D.lgs 112/2017.

Le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

Gli enti sportivi che volessero iscriversi anche nel Registro Unico del Terzo Settore, assumendo quindi anche la qualifica di ETS, dovranno rispettare i requisiti e gli adempimenti previsti da entrambe le normative.

In caso di potenziale contrasto tra le due discipline, occorrerà fare riferimento prioritariamente a quella del Terzo Settore.

L’ente sportivo che volesse assumere anche la qualifica di ETS dovrà applicare il regime fiscale previsto dall’art.79 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *