Contro il CTS – i regimi esclusi e quelli previsti

Gli enti associativi diversi dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dovranno valutare l’impossibilità di applicare il regime forfetario di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le attività commerciali a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.

La Legge 16 dicembre 1991, n. 398, era inizialmente riservata alle sole associazioni sportive successivamente, l’art. 9-bis Decreto Legge 417/1991, conv. con modificazioni, L 66/1992, ampliava la platea degli enti destinatari del regime agevolato, prevedendo che alle associazioni senza fini di lucro in genere e alle associazioni pro loco si applicano le disposizioni di cui alla legge di cui sopra.

Il Codice del Terzo settore ha abrogato proprio il sopracitato articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ottenendo così l’effetto di ricondurre la possibilità di applicazione del regime 398/91 alle sole ASD, a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS.

Le associazioni senza scopo di lucro che svolgono anche attività commerciali saranno perciò, a brevissimo, orfane del regime di cui alla L. 398/91.

Q”uali sono i possibili rimedi?

L’articolo 86 del Codice del Terzo settore, offre un regime forfetario per tutte le attività commerciali svolte da APS e ODV.

Cosa prevede in breve

Le APS e le ODV interessate sono quelle che nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 euro.
Le ODV, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all’1 per cento.
Le APS, determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3 per cento.

L’articolo 86 dispone che le APS e le ODV che optano per il regime forfetario non eserciteranno alcuna rivalsa né detrazione dell’Iva essendo considerate, sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto, al pari di un privato consumatore.

Se viene superato il limite del 130.000

Un’altra possibilità, molto meno favorevole a dire il vero, è data dall’art. 80 del Codice del Terzo settore, per la generalità degli Enti del Terzo settore NON commerciali.
Il coefficiente di tassazione, dipende dalla natura del ricavo (servizi o altre attività), ed è sensibilmente più alto rispetto a quanto visto in precedenza per l’art. 86.

PRESTAZIONI DI SERVIZI   ALTRE ATTIVITA’
Ricavi fino a 130.000 Coeff. 7%    Ricavi fino a 130.000  Coeff. 5%
Da 130.001 a 300.000 Coeff. 10%    Da 130.001 a 300.000  Coeff. 7%
Oltre 300.000 Coeff. 17%    Oltre 300.000  Coeff. 14%

Il regime di cui all’art. 80 del Codice del Terzo settore non contiene agevolazioni in merito all’IVA, che verrebbe quindi determinata ordinariamente, con tutti gli adempimenti connessi.

L’ultima e peggiore ipotesi per gli enti che perdono la possibilità di applicazione del regime 398/91 è la non applicazione di alcun regime sostitutivo e la conseguente determinazione di IVA e Redditi con metodi ordinari.

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