Fatturazione elettronica dal 1.1.2024

Il prossimo 1.1.2024 scatterà l’obbligo generalizzato di emissione di fattura elettronica, anche per i soggetti ad oggi ancora esclusi, quali gli enti non commerciali che applicano le disposizioni della L. 398/1991.

Tali soggetti sono stati esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica fino alla fine del 2023, se l’ammontare dei loro ricavi o compensi (ragguagliato ad anno) relativo all’anno 2021, non avesse superato l’importo di euro 25.000.

L’obbligo di fattura elettronica scatterà dal prossimo 1.1.2024. Chiaramente, il soggetto che emetterà entro il 31.12.2023 una fattura “analogica” inviandola, ad esempio, attraverso una mail al cessionario o committente, rispetterà la normativa, e tale documento allegato alla mail (da considerarsi come fattura analogica) rispetterà in pieno la normativa.

CRITICITA’

Da normativa, la fattura si considera emessa quando viene consegnata, spedita, trasmessa o messa a disposizione del cessionario o committente.

Una fattura cartacea spedita per posta ordinaria nel 2023. e ricevuta nel 2024 si considera emessa in dicembre, in quanto fa fede la data di spedizione. Emessa in dicembre sarà, altresì, la fattura consegnata, cioè passata di mano dal cedente/prestatore al cessionario/committente entro la fine dell’anno.

Una fattura spedita per posta elettronica in gennaio 2024, invece, si considererà emessa nel 2024, e, quindi, la cosa non dovrebbe essere considerata regolare.

La stessa anche nel gennaio 2018, quando l’obbligo di fattura elettronica coinvolse la maggior parte dei contribuenti. L’Agenzia delle entrate rispose nel modo seguente: L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.

Per quanto riguarda le fatture degli enti non commerciali la questione necessita di chiarimenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *