Quote associative: importi diversi si può fare?

Il socio rappresenta l’elemento essenziale per l’esistenza stessa dell’associazione, la sua figura deve essere convenientemente codificata attraverso specifiche normative secondo principi da prevedere in statuto e regolamenti.

La quota associativa è il contributo che il socio versa all’associazione al fine di poter usufruire dei diritti previsti dal codice civile, dalle leggi speciali in materia di no profit e terzo settore ed infine riportati nello statuto sociale.

La quota associativa deve essere versata annualmente, fissata nel suo ammontare dall’assemblea o dal consiglio direttivo, e dal suo versamento il socio potrà partecipare alla vita associativa, vivere il rapporto associativo.

È a tutti gli effetti, compreso quelli di legge, un contributo a fondo perduto in quanto essa non è trasmissibile, non è rimborsabile, tanto meno può essere rivalutata; se previsto nello statuto sociale (mai nel regolamento), può essere trasferita agli eredi del socio.

Le associazioni molto spesso prevedono diverse tipologie dei soci sulla base di criteri i più personalizzabili possibile, scelti in base a variabili le più eterogenee. Possiamo difatti avere nella compagine associativa le più svariate classificazioni citiamo alcune figure a titolo di esempio:

  • socio ordinario;
  • socio agonista;
  • socio sostenitore;
  • socio fondatore;
  • socio benemerito;
  • socio familiare;
  • socio onorario;
  • socio minore;
  • socio senior.

Sia chiaro invece che le varie figure di socio che possono esser fatte non hanno valenza alcuna al fine della fruizione dei diritti associativi e del rispetto dei doveri.

Il CTS non affronta il tema delle quote sociali. Non disciplina figure, entità delle quote, diritti e doveri, definizione, obblighi e diritti vanno ricercati nella normativa fiscale, all’intero dell’art. 148 del T.U.I.R. precisamente al comma 8 lettera c) dove recita:

Il socio indipendentemente dal suo inquadramento, qualsiasi sia l’importo da lui versato come quota associativa, deve veder rispettati i principi di democraticità ed uguaglianza e gli sia garantito pari diritti e pari doveri, questo fa si che le quote versate siano considerate istituzionali, esenti da prelievo fiscale.

Utile riferimento normativo  circolare_n_18_del_1_agosto_2018_circolare_18e-2

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