RIFORMA DELLO SPORT – Dilettante ad amatore sportivo – parte V°

È introdotta la figura dell’amatore sportivo.

Le SSD e le ASD, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Gli amatori si rendono disponibili nell’ambito dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le loro “prestazioni” sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro quindi non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, possono invece ricevere:

  • premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
  • indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, di cui art.69 co.2 del TUIR (DPR 917/1986).

Nel caso le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superino il limite reddituale dei 10 mila euro, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l’intero importo.

Le ASD e SSD devono assicurarli per la responsabilità civile verso terzi.

I prossimi interventi legislativi dovranno:

  • spiegare la contraddizione dei due articoli sopra esposti – occasionalità;
  • stabilire se la figura dell’amatore sportivo è compatibile o come con il volontario previsto dal CTS.

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