PRIMI PASTICCI CON IL CODICE DEL TERZO SETTORE

Primi pasticci con il Codice del Terzo settore:l’articolo 8, comma 1, della  L. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” aveva previsto che “Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro”……  norma abrogata dal Codice del Terzo settore.

Il Codice entrato in vigore il 3 agosto 2017 dispone che le modifiche in ambito fiscale si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea ed in subordine non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.

Prevede inoltre:

  • l’applicazione in misura fissa dall’imposta di registro per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli enti del Terzo settore; per le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative è prevista l’esenzione dall’imposta di registro;
  • l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore;
  • l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore.

Quindi: gli atti registrati entro il 31 dicembre, saranno considerati esenti dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo ai sensi della normativa precedente; nell’ipotesi invece che il contratto venga registrato dal 1 gennaio 2018 in poi questo sarà considerato esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017, mentre sarà assoggettato all’imposta di registro con aliquota del 3%.

 

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