LA NUOVA PERSONALITA’ GIURIDICA DEGLI ETS

Il CTS all’articolo 22 dispone le nuove regole per le associazioni e le fondazioni che vogliano acquisire la personalità giuridica iscrivendosi nel registro nazionale del terzo settore, acquisizione che porta come vantaggio principale l’esonero della responsabilità degli amministratori per le obbligazioni dell’ente, che pertanto ne risponde soltanto con il suo patrimonio

Ad oggi era il DPR 361/2000 stabilire le regole non omogenee regione per regione le regole per acquisire la personalità giuridica.

Da ora in poi (quando istituiranno il registro unico) sarà questo a registrare e validare l’avvenuto riconoscimento accettando i “vecchi” iscritti negli altri registri..

Gli enti, in seguito, acquisteranno la personalità giuridica con l’iscrizione al registro del terzo settore; proceduralmente sarà il notaio che richiederà l’iscrizione dell’ente in caso di diniego sarà data comunicazione ai fondatori o agli amministratori

Il diniego sarà comunicato dall’ufficio preposto che motiverà l’esclusione e che potrà chiedere in caso di carenza documentale eventuali possibili integrazioni.

Qui vale il silenzio diniego trascorsi 60 giorni senza comunicazione sarà da ritenere negata l’iscrizione.

Veniamo al patrimonio sarà per tutti uguale quindicimila euro ad esclusione delle fondazioni che dovranno dimostrare un patrimonio di 30.000 euro; può essere costituito anche da beni, in questo caso il valore dovrà essere “dimostrato” da un perizia giurata da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel registro tenuto dal MEF.

Il controllo della permanenza nello status è affidato in primis all’organo amministrativo, in caso contrario, l’inerzia, così come previsto per le società (riduzione di oltre un terzo del minimo – oltre 5.000 euro per associazioni e oltre 10.000 euro per le fondazioni) ricade sull’organo di controllo se nominato la responsabilità di convocare, la norma prevedere “senza indugio” l’assemblea che dovrà deliberare la ricostituzione del valore minimo, oppure la perdita della personalità giuridica acquisita con proseguo o meno dell’attività.

Quando si perde il beneficio?, visto che la norma stessa prevede :….. la prosecuzione

dell’attività in forma di associazione non riconosciuta…..” si può ritenere che il beneficio si perda nel momento in cui l’organo amministrativo viene a conoscenza della diminuzione del patrimonio.

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